Art. 1 – Denominazione e sede

Il Consorzio Interuniversitario di ricerca in Metriche e Tecnologie di Misura sui Sistemi Elettrici denominato ME.S.E.” (nel seguito indicato anche come “Consorzio”) è stato costituito con atto convenzionale sottoscritto in data 16.11.2006, ai sensi e agli effetti dell’art. 91 del D.P.R. n. 382/80, come modificato dall’art. 12 della Legge 705/85.

Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare le attività delle Unità di ricerca operanti nelle Università consorziate relativamente alle problematiche tecnico-economiche dei sistemi elettrici legate alle metriche e alle tecnologie di misura sui sistemi elettrici, con particolare riferimento alla analisi, determinazione e misura certificata e riferibile delle caratteristiche della tensione e dell’energia elettrica fornita, e ai relativi indici di qualità, e alla quantificazione del costo di non qualità.

Rientrano tra gli interessi i metodi e le procedure per le analisi, la simulazione e la ricostruzione dell’impatto dei sistemi elettrici sui dispositivi, sui sistemi e l’ambiente che li circonda.

Il Consorzio non ha fini di lucro e gli eventuali utili derivanti dalla gestione dovranno essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini previsti dal seguente Statuto.

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né li rappresenta al di fuori delle tematiche di ricerca di cui al successivo art. 3. Esso agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia un’espressa autorizzazione da parte dei consorziati.

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), sito in Aversa alla   Via Roma n. 9 81031 Aversa (CE).

Il Consorzio con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto potrà trasferire la propria Sede legale presso una delle Università   consorziate e potrà istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e depositi, previa delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2 – Università consorziate

Fanno parte del Consorzio:

  1. le Università che l’hanno promosso: Università degli Studi di Cassino e Lazio meridionale, Università degli Studi di Napoli – Federico II, Seconda Università degli studi di Napoli, Università degli Studi di Palermo e le Università che vi hanno aderito successivamente: Università degli studi di Salerno, Università degli studi Mediterranea di Reggio
  2. Ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia richiesta, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo;

Le Università hanno la possibilità di conferire al Consorzio spazi per uffici, uso delle proprie biblioteche, accesso alle proprie banche dati, ai centri di elaborazione dati e alle altre strutture di servizi di supporto alle attività di ricerca. In proposito, il Consorzio dovrà sottoscrivere apposite convenzioni con le Università consorziate.

Al fine di garantire il rispetto delle norme che regolano la partecipazione delle Università a strutture consortili per l’esecuzione di programmi di ricerca e trasferimento tecnologico, i soci assumono l’impegno di assicurare, con valido patto sociale, che nell’esercizio delle attività di cui all’oggetto sociale:

  1. i contributi in servizi e competenze delle Università consorziate saranno rappresentati da prevalente apporto di opera scientifica;
  2. che il versamento di quote e l’assunzione di obbligazioni di natura patrimoniale da parte delle medesime, è limitato alla sola partecipazione iniziale;
  3. che gli utili di esercizio non saranno ripartiti ma reinvestiti per le finalità consortili di ricerca e trasferimento tecnologico;
  4. che le relative iniziative fruiscano di finanziamenti da parte di organismi pubblici e privati

 

 

Art. 3 – Attività del Consorzio

Il Consorzio svolge attività di ricerca relative alle metriche e tecnologie di misura sui sistemi elettrici, con particolare riferimento alla determinazione e misura certificata e riferibile delle caratteristiche della tensione e dell’energia elettrica fornita, e ai relativi indici di qualità, e alla quantificazione del costo di non qualità, e ne favorisce il trasferimento a Enti e industrie per le potenziali applicazioni, anche in relazione alle realtà locali delle singole Unità.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio:

  • procede, previa stipula di apposite convenzioni, alla costituzione di Unità di Ricerca presso le Università consorziate (costituite dai ricercatori che intendono aderire) e, presso Enti di ricerca pubblici e privati;
  • promuove lo sviluppo e la progettualità della collaborazione scientifica tra le Unità di ricerca e tra queste ed Enti di ricerca, nazionali e internazionali, e imprese private operanti sulle tematiche di cui sopra;
  • promuove e coordina la partecipazione delle Unità a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
  • si pone come interlocutore scientifico nei confronti dei vari Organi di governo nazionali, delle Regioni e di altri Enti pubblici (Autorità per l’energia elettrica e il gas, GSE – Gestore Servizio Elettrico, legislatori, enti di normazione, organismi di controllo regionali, );

– coordina le competenze metodologiche delle Unità nella realizzazione di centri metrologici accreditati (ACCREDIA – –Ente Italiano di Accreditamento) nei settori di propria competenza da porre al servizio di organismi pubblici e privati.

– promuove la collocazione sul mercato di tali centri, al fine di supportare, in particolare, il contesto industriale meridionale con i relativi servizi metrologici;

  • promuove e coordina azioni culturali nel campo di interesse del Consorzio;
  • promuove e cura la formazione di esperti, nel campo di interesse del Consorzio, e coordina e supporta, con borse di studio o di dottorato, attività formative promosse da una o più delle Università

Per raggiungere tali scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati, Fondazioni e Società, nazionali e internazionali, che operano nei settori interessati alle attività del Consorzio. Potrà aderire ad altri Consorzi o società consortili private, aventi analoghi interessi e scopi, e altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e alla gestione di iniziative scientifiche nell’ambito di progetti e accordi di cooperazione internazionale.

Possono partecipare alle attività del Consorzio tutti i docenti e i ricercatori delle Università consorziate che si occupano di Misure, Ingegneria dell’Energia Elettrica, Elettrotecnica e delle problematiche correlate a tali temi, che ne facciano richiesta.

Le attività dovranno comunque risultare compatibili con i compiti istituzionali (didattica e ricerca) delle università consorziate.

 

Il Consorzio non assume obbligazioni per conto delle singole Università e dei docenti e ricercatori partecipanti e neppure li rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e conto proprio.

 

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio netto (fondo consortile) è costituito dall’importo derivante dal contributo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) versato dalle singole Università Consorziate all’atto dell’adesione di cui all’art.1.

Concorrono a formare il patrimonio del Consorzio i contributi a qualsiasi titolo conferiti da terzi nonché le attrezzature acquisite nello svolgimento delle attività istituzionali.

Ogni altra Università che, ai sensi dell’art. 2, entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento, oltre della quota di adesione, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di un contributo straordinario da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo, in relazione allo sviluppo delle attività del Consorzio.

 

Art. 5 – Finanziamenti

Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:

  • di contributi erogati dal M. U. R., da altre Amministrazioni Statali e da Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
  • di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con Amministrazioni statali e con Enti e Istituti, pubblici o privati, nonché dalle attività di formazione scientifica, tecnica e professionale svolte dal Consorzio;
  • di eventuali donazioni, lasciti legati e liberalità debitamente

Si precisa che il Consorzio non potrà ricevere finanziamenti dalle Università costituenti per il suo funzionamento ordinario.

Art. 6– Organi

Sono Organi del Consorzio:

  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • La Giunta;
  • Il Consiglio Scientifico;
  • Il Revisore dei Conti

 

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

Il Consorzio è governato dal Consiglio Direttivo che è composto da un rappresentante di ciascuna Università consorziata.

Il rappresentante è scelto da ciascuna Università consorziata tra i Professori e i Ricercatori Universitari che fanno parte del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta il Presidente che nomina un vice Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Ciascun membro del consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio e la scadenza coincide con l’approvazione del bilancio consuntivo.

Il mandato si intende prorogato fino alla nomina del nuovo rappresentante da parte delle Università Consorziate. La proroga di diritto non può superare un anno solare e ha validità fino alla approvazione del bilancio consuntivo dell’anno in corso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante lettera, fax o posta elettronica, contenente data, luogo e ordine del giorno della riunione, inviata dal Presidente del Consorzio almeno sette giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo, che deve riunirsi almeno una volta l’anno, è convocato per iniziativa del Presidente del Consorzio o dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seduta ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in seduta ordinaria quando sono presenti, di persona o per la delega, almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in seduta ordinaria quando sono presenti, di persona o per la delega, almeno due terzi dei suoi componenti; le delibere sono prese con il voto favorevole dì almeno due terzi dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

  1. Il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria:
  2. nomina i responsabili delle Unità di ricerca, sentito il parere del Consiglio Scientifico;
  3. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, e il conto consuntivo;
  4. delibera in materia di convenzioni e contratti e commesse;
  5. delibera su tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del Consorzio;
  6. sovrintende all’attuazione dei piani di attività elaborati dal Consiglio scientifico;
  7. redige i regolamenti di esecuzione del presente Statuto, come previsto dall’art. 18, sentito il parere del Consiglio Scientifico;
  8. delibera sulla destinazione dei fondi;
  9. delibera sull’istituzione o la soppressione di Unità di ricerca;
  10. delibera sulle nuove afferenze, trasferimenti e dimissioni di coloro che partecipano alle Unità di ricerca;
  11. delibera su contratti a termine e borse di studio, sentito il parere del Consiglio scientifico.

 

 

  1. Il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria:
  2. elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio;
  3. delibera l’eventuale attivazione della Giunta, eleggendone nel suo seno i membri;
  4. delibera sull’ammissione di nuove Università partecipanti al Consorzio e ratifica i recessi;
  5. delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulla destinazione dei suoi beni;
  6. delibera sulle proposte di modifica dello statuto da sottoporre agli organi di governo dei consorziati
  7. può delegare talune delle sue attribuzioni di ordinaria amministrazione al Presidente e/o alla Giunta prefissandone i termini e le modalità.

 

 

Art. 8 – Il Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio, eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, resta in carica per quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente, come previsto dall’art.7, nomina a propria discrezione un vicepresidente che decade al termine del mandato del Presidente stesso.

Il Presidente, in caso di forzata assenza, può essere temporaneamente sostituito nelle varie funzioni dal vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’eventuale Giunta.

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e a tale fine esegue le delibere del Consiglio Direttivo, sottoscrive le convenzioni e i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e alla amministrazione del Consorzi stesso.

Il Presidente inoltre predispone gli atti del Consiglio Direttivo, in caso d’urgenza e necessità prende i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nell’adunanza immediatamente successiva del Consiglio stesso e adotta tutti i provvedimenti che gli sono stati delegati dal Consiglio Direttivo come previsto dall’art.7.

 

Art. 9 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio scientifico costituisce l’organo di consulenza tecnico-scientifica del Consorzio ed elabora i piani pluriennali di attività scientifica del Consorzio; allo scopo può avvalersi anche del parere consultivo di esperti sia italiani che stranieri.

Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente del Consorzio, che lo presiede, e dai membri designati dal Consiglio Direttivo in numero non inferiore a tre e non superiore a nove. Esso elegge al suo interno il vicepresidente.

I componenti del Consiglio Scientifico rimangono in carica per il periodo determinato all’atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali, e sono designabili anche più volte.

Su decisione del Consiglio Direttivo possono essere cooptati nel Consiglio scientifico anche rappresentanti del M. I. U. R., di altri Ministeri e di Enti pubblici o privati interessati all’attività del Consorzio.

Il Consiglio scientifico si riunisce almeno due volte all’anno e viene convocato dal Presidente con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Per le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Scientifico si applicano le disposizioni sopra previste per le sedute ordinarie del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo, con deliberazione valida fino a modifica, determinare l’eventuale compenso da corrispondere ai componenti del Consiglio Scientifico.

 

 

Art. 10- La Giunta

Qualora facciano parte del Consorzio più di dieci Università, il Consiglio Direttivo, con delibera assunta in seduta straordinaria, può delegare ad una Giunta esecutiva alcune delle sue competenze, nei limiti previsti dai regolamenti di cui all’art. 18, con esclusione della potestà regolamentare, della predisposizione e approvazione del bilancio di previsione e dell’approvazione del conto consuntivo.

La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal vicepresidente e da un massimo di cinque membri eletti in seno al Consiglio Direttivo.

La Giunta dura in carica quattro anni e decade al rinnovo del Consiglio Direttivo; i componenti della Giunta non sono rieleggibili per più di un quadriennio consecutivo

 

Art. 11 – Revisore dei conti

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Revisore dei Conti, o da un supplente. Il Revisore e il supplente sono nominati a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, su indicazione delle Università consorziate. Qualora nessuno dei soggetti indicati accetti il Consiglio Direttivo può nominare a sua discrezione un revisore soggetti diversi da quelli indicati.

Il Revisore e il supplente durano in carica per un triennio. Gli stessi sono prorogati di diritto fino alla indicazione di nuovi nominativi da parte delle Università Consorziate.

Il revisore provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il revisore su invito del Presidente del Consorzio, può partecipare, con il solo potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 12- Gestione finanziaria del Consorzio

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro il 30 ottobre di ciascun anno il Bilancio di previsione, contenente tra l’atro il programma delle attività scientifiche, ed entro il 28 febbraio il Conto consuntivo, entrambi i documenti sono corredati di apposite relazioni di accompagnamento, predisposte dal Presidente e approvati dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

Il Bilancio di previsione e il Conto consuntivo sono inviati per conoscenza alle Università consorziate entro i 30 giorni successivi alla loro approvazione.

I fondi assegnati dal Consiglio Direttivo alle varie Unità di ricerca saranno gestiti da queste ultime, che hanno la facoltà di disporre le relative spese.

A fine anno i Responsabili delle Unità di ricerca dovranno presentare al Presidente del Consorzio un rendiconto economico della gestione finanziaria dei fondi loro assegnati.

Il Consorzio non si può avvalere, per il suo funzionamento ordinario, di erogazioni da parte dei soggetti costituenti. Esso deve garantire il suo esercizio sulla base di specifici progetti di ricerca e/o convenzioni con soggetti privati.

Gli utili, stante le finalità sociali non lucrative, saranno portati a riserva per incrementare il patrimonio del Consorzio o reinvestiti per far crescere la struttura organizzativa e mantenere costantemente aggiornato il parco strumentale del Consorzio

 

 

 

Art. 13 – Unità di ricerca.

Presso ciascuna sede universitaria contraente è costituita una Unità di ricerca il cui responsabile viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per un quadriennio.

Nelle sedi in cui vi sia una notevole diversificazione nei programmi di ricerca, il Consiglio Direttivo, dietro richiesta del rappresentante di sede nel Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione di più unità.

Col parere favorevole del Consiglio scientifico, il Consiglio Direttivo può disporre che una Unità di ricerca si articoli in subunità; ogni subunità è coordinata dal proprio referente nominato dal Responsabile dell’Unità al quale risponde direttamente.

A richiesta, possono far parte dell’Unità di ricerca tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, e i ricercatori che svolgono la propria attività scientifica prevalentemente nell’ambito delle tematiche di ricerca del Consorzio.

Il Responsabile dell’Unità di ricerca sovrintende alle varie attività di ricerca e redige annualmente una relazione scientifica per il Presidente del Consorzio.

Il Responsabile dell’Unità di ricerca, entro il 15 gennaio di ogni anno, fornisce al Consiglio Direttivo l’elenco aggiornato dei partecipanti all’Unità, accompagnato dalle eventuali richieste di trasferimenti, nuove afferenze o dimissioni che devono poi essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 14 – Personale del Consorzio

La dotazione organica è stabilità dal Consiglio Direttivo; il Consiglio definisce altresì lo stato giuridico e il trattamento economico del personale assunto dal Consorzio attraverso un apposito regolamento.

Sulla base di fondi finalizzati al conseguimento di fini di ricerca, di volta in volta conferiti su specifici progetti, il Consorzio non solo potrà sostenere il suo funzionamento ordinario, ma potrà conferire contratti di collaborazione su progetto, collaborazioni occasionali (CO.CO.PRO. o similari, secondo normativa vigente) nonché contratti a termine a personale, anche straniero, tecnicamente o scientificamente qualificato, secondo le norme del Regolamento di attuazione di cui all’art. 18.

Per l’espletamento di funzioni tecnico-esecutive, il Consorzio potrà eventualmente disporre anche di personale messo a disposizione dagli Atenei interessati oppure da Enti e da strutture pubbliche o private in base a convenzioni o a contratti di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.

Lo svolgimento delle missioni da parte del personale di ricerca del Consorzio deve essere autorizzato dal Responsabile dell’Unità ed è disciplinato da apposito regolamento per le missioni

 

 

 

Art. 15 – Recesso dal Consorzio

E’ ammesso il recesso da parte delle Università consorziate previa disdetta da inviare tramite raccomandata A. R. al Presidente del Consorzio.

Il recesso ha efficacia a partire dall’esercizio finanziario successivo e va comunicato con almeno sei mesi di preavviso.

Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino ancora pendenti alla data del timbro postale della lettera raccomandata contenente la dichiarazione di recesso, salvo il risarcimento di eventuali danni recati al Consorzio.

Le quote di partecipazione del recedente accrescono proporzionalmente quelle dei componenti rimasti nel Consorzio.

 

 

Art. 16 – Durata e scioglimento del Consorzio

 

La durata del consorzio iniziale è di venti anni, trascorsi i quali il consorzio può essere prorogato con delibera del Consiglio Direttivo in seduta straordinaria

Il Consorzio può essere sciolto con delibera del Consiglio Direttivo convocato in seduta straordinaria.

Allo scioglimento del Consorzio, i beni rimanenti dopo la liquidazione, sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, secondo delibera del Consiglio Direttivo.

Art.17 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia, per legge compromettibile, che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali, sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consorzio

In ogni caso, l’arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

 

 

Art. 18 – Regolamenti di attuazione e funzionamento

I regolamenti di attuazione del presente Statuto sono:

  1. il Regolamento dell’Organico del personale e dei servizi;
  2. il Regolamento di amministrazione e di contabilità;
  3. il Regolamento di funzionamento degli Organi di cui all’art. 6;
  4. il Regolamento delle Unità di ricerca del Consorzio;
  5. ogni altro regolamento che verrà ritenuto

I regolamenti di attuazione e funzionamento sono pubblicati sul sito web del Consorzio.

 

 

Art.19) Norme Transitorie

Le presenti modifiche di Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo e successiva ratifica delle università consorziate.

In via transitoria tutti gli Organi nominati per il quadriennio in corso all’atto dell’entrata in vigore delle modifiche di Statuto porteranno a termine il loro mandato per il periodo di validità dello stesso.

Per i componenti del Consiglio Direttivo in carica all’atto dell’entrata in vigore delle modifiche di Statuto, i mandati consecutivi, di qualunque durata, non possono essere più di tre.

Per i componenti del Consiglio Scientifico in carica all’atto dell’entrata in vigore delle

modifiche di Statuto i mandati consecutivi, di qualunque durata, non possono essere più di due.

 

 

Art. 20 – Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di cui all’art. 14 e seguenti del codice civile.”, che disciplinano associazioni e fondazioni.

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