Qualora facciano parte del Consorzio più di dieci Università, il Consiglio Direttivo, con delibera assunta in seduta straordinaria, può delegare ad una Giunta esecutiva alcune delle sue competenze, nei limiti previsti dai regolamenti di cui all’art. 18, con esclusione della potestà regolamentare, della predisposizione e approvazione del bilancio di previsione e dell’approvazione del conto consuntivo.
La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal vicepresidente e da un massimo di cinque membri eletti in seno al Consiglio Direttivo.
La Giunta dura in carica quattro anni e decade al rinnovo del Consiglio Direttivo; i componenti della Giunta non sono rieleggibili per più di un quadriennio consecutivo.